Iva agevolata 10 e 4%

Legge Iva agevolata 10

Prima di parlare delle agevolazioni fiscali con IVA agevolata al 4 e 10% sulla "prima casa", è necessario però conoscere i requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo. Per poter usufruire dell'IVA agevolata al 4%e 10% primo requisito di carattere soggettivo è la residenza, ovvero l’immobile da acquistare deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente è residente o in cui, entro 18 mesi dall’acquisto, ha intenzione di stabilire la propria residenza. L’acquirente non può, inoltre, possedere un’altra abitazione nello stesso comune, non deve essere titolare di diritti di usufrutto, uso e abitazione nello stesso comune e non deve possedere in Italia un altro immobile per cui abbia già usufruito di agevolazioni fiscali. Relativamente ai requisiti di carattere oggettivo, l’acquirente deve acquistare un immobile che non appartenga alle categorie considerate "lussuose", secondo i criteri indicati nel decreto 2 agosto 1969 (le categorie in questione sono le la A/1, A/8, A/9).

Iva agevolata 10 e 4%

La normativa sull'IVA agevolata al 4% e 10% si rivolge anche ai fabbricati rurali e alle case in costruzione: per quanto riguarda i fabbricati rurali, è necessario che essi siano idonei all’utilizzo abitativo e non siano pertinenze di un terreno agricolo (circolare dell’Agenzia delle Entrate 38/2005). L’assenza anche solo di uno di questi requisiti rende nullo il diritto di usufruire dell'IVA agevolata al 4% e 10% e determina l’applicazione della consueta tassazione ordinaria con una sanzione pari al 30% dell’importo non pagato. Chiariamo anche un altro concetto, l’acquisto di un fabbricato è soggetto ad IVA se avviene direttamente dal costruttore, nel caso invece avvenga da terzi, un privato cittadino ad esempio, viene richiesta l’imposta di registro.

Iva agevolata 10 manutenzione straordinaria

La disposizione ministeriale sulla "prima casa" con IVA agevolata al 4% e 10% si rivolge anche a ristrutturazioni e lavori di manutenzione straordinaria nonché a lavori extra capitolato, a patto che essi non modifichino la categoria di appartenenza dell’immobile, ovvero si tratti di abitazione che non abbia caratteristiche di "lusso". Gli interventi ammessi devono, quindi, non modificare in modo rilevante l’abitazione e devono garantire la sua ultimazione a scopo esclusivamente abitativo. Grazie a questo tipo di agevolazione ristrutturare la propria casa risulta essere più conveniente e anche nei casi di manutenzione straordinaria. Con questa definizione ci si riferisce a quei lavori che permettono di realizzare opere per modificare e sostituire parti anche strutturali di un edificio e la realizzazione di impianti sanitari e tecnologici.

Lavori extrapitolato con IVA agevolata al 4% e 10%

I lavori extracapitolato sono interventi di miglioria dell’immobile e devono essere necessariamente effettuati durante il processo di costruzione dell’immobile ancora non terminato, altrimenti sarebbero interventi di ristrutturazione edilizia e non godrebbero, quindi, dell'IVA agevolata al 4%, ma di quella pur sempre agevolata al 10%. Bisogna, poi, tener conto che queste migliorie non devono in alcun modo modificare la categoria di appartenenza dell’immobile secondo quanto prescritto dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969. Che cosa si intende, dunque, per lavori di extracapitolato? Si intende materiali ed accorgimenti costruttivi che garantiscono "una migliore funzionalità dell’alloggio". Si tratta, ad esempio, di accorgimenti esterni, materiali diversi, impianti sanitari, di condizionamento…, quanto insomma possa rendere l’immobile più confortevole. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questa agevolazione si rivolge esclusivamente ai possessori dei requisiti oggettivi e soggettivi per la "prima casa", quindi, con il diritto all'IVA agevolata al 4% e 10%

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