Atto di donazione

Cos’è l’atto di donazione d’immobile

L’atto di donazione di un immobile è un processo mediante il quale, il donante (chi cede), cede di propria spontanea volontà e in modo totalmente lecito, al donatario (colui che riceve), un immobile. Entrambe queste figure devono essere in grado di donare e ricevere. Trattandosi di un contratto occorre rendere valido questa sorta di scambio, seguendo alcune regole basilari: il donatario deve accettare di ricevere l’immobile e riportarlo espressamente nell’atto; l’immobile ceduto dal donante deve appartenere al suo patrimonio; il donante deve cedere il proprio bene in tutta liberà, senza obbligo alcuno e senza che esso non possieda alcun interesse patrimoniale o religioso o culturale o affettivo. Esistono vari tipi di atti di donazione d’immobili, innumerevoli clausole, aliquote e tasse da pagare; a questo proposito è utile affermare che per eseguire un’azione legale, esatta, e nel rispetto delle norme vigenti, è conveniente rivolgersi a una figura specializzata in questo settore.

Atto di donazione di immobile: imposte da pagare

L’atto di donazione di un immobile non prevede solo la firma di un contratto per l’acquisizione del consenso di entrambi le parti, ma occorre anche pagare delle imposte la cui aliquota varia secondo fattori specifici. I pagamenti che devono essere compiuti ad opera del donante riguardano: imposta di donazione, imposta ipotecaria o di trascrizione e l’imposta catastale. La prima si calcola allo stesso modo di quelle applicate per le successioni, il valore percentuale che si applica sul valore dell’immobile dipende dal grado di parentela che intercorre tra il donante e il donatario. Si applica un’aliquota del 4% se il donatario è un coniuge, figlio, padre o madre; circa 6% se l’immobile si cedere a fratelli o sorelle e parenti entro il 4° di parentela; infine l’8% per terze persone. Le imposte ipotecarie e catastali si applicano e calcolano secondo le caratteristiche dell’immobile che s’intende cedere. Se si tratta della prima casa del donatario, le imposte sono ridotte e calcolate in maniera fissa. Se l’immobile appartiene a un’altra categoria, si paga circa il 2% per quanto riguarda l’imposta ipotecaria e circa l’1% per quella catastale.

Atto di donazione immobile: rischi

Durante la stipula dell’atto di donazione di un immobile occorre affidarsi a una figura professionale altamente qualificata in modo tale da evitare di andare incontro a dei rischi. In primo luogo, bisogna sapere che la donazione è un contratto definitivo che non può essere revocato se non s’infrangono le normative vigenti o alcune clausole precedenti apposte sull’atto. I donatori e i donanti devono avere la capacità di donare e ricevere; è bene sapere che il donatario può rifiutare di acquisire l’immobile; la donazione inoltre, anticipa quella che è la successione (che avviene solo con la morte del donante). Spetta solo al donante, o alternativamente in via indiretta, scegliere la figura del donatario. Inoltre, la figura del notaio è indispensabile per meglio capire cosa (immobile appartenente al patrimonio del donante) e come si può donare. Oltre a queste caratteristiche, c’è la possibilità della stipula di una clausola, e la trascrizione dei motivi che spingono a trasferire la proprietà dell’immobile. Questi ultimi non devono essere di natura religiosa, culturale, economica etc.

Revoca

L’atto di donazione d’immobile, come qualsiasi altro contratto, può essere revocato. Lo scioglimento avviene per motivi specifici che riguardano il donatario o se non si rispettano le clausole riportate al momento della stipula del contratto. La revoca può avvenire mediante un accordo consenziente tra il donante e il donatario; ingratitudine o sopravvenienza di figli. Nel caso dell’ingratitudine, lo scioglimento del rapporto avviene ad opera del donante, in seguito a reati compiuti dal donatario a se stesso o ai suoi familiari. Nel caso dei figli, se durante la firma del contratto il donante non sapeva e non aveva figli, il donatario può richiedere al giudice la revoca dell’atto entro 5 anni dal momento in cui è venuto a conoscenza che il ricevente aspettava o aveva figli. Oltre al donante, esiste un’altra figura che ha la possibilità di revocare l’atto dell’immobile: il creditore. Esso agisce nel momento in cui, il nuovo proprietario della casa contrae dei debiti del valore della casa o maggiori. Esso richiederà la revoca entro 5 anni, e se non si procede nel pagamento del saldo, il donatario verrà privato dell’immobile.

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