Disciplina e modello del contratto transitorio di locazione
Il contratto locazione transitorio è un tipo di accordo attraverso il quale un soggetto, detto locatore, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto, detto conduttore, dietro il pagamento di un corrispettivo, un determinato immobile a uso abitativo. Il contratto di locazione a uso transitorio è utilizzabile esclusivamente per esigenze temporanee di tipo non turistico. L'aspetto che differenzia questo tipo di contratto dalla normale locazione di un bene immobile adibito ad abitazione, risiede nella temporaneità del vincolo. La legge stabilisce sia un periodo minimo, quantificato in un mese, che un periodo massimo, quantificato in 18 mesi. Nel caso in cui le parti si accordino per durate non rientranti in quelle stabilite dal legislatore, la clausola si intende nulla e si applicano, a seconda dei casi, la durata minima o quella massima. Il contratto di locazione transitorio deve essere redatto compilando l'apposito Modello 30.12.2002 allegato C. Fonte: www.buffetti.it
Elementi essenziali del contratto transitorio di locazione
Come per quanto riguarda ogni contratto, vi sono degli elementi essenziali che devono essere necessariamente presenti all'interno dell'accordo, pena la nullità dello stesso. Gli elementi essenziali di un contratto di locazione transitorio sono: le generalità delle parti, le quali devono essere capaci di agire e manifestare il consenso; la descrizione dell'immobile, specificando l'indirizzo preciso e la tipologia della costruzione; l'importo del canone stabilito e le modalità di versamento dello stesso; la durata del contratto; la documentazione che comprova l'esigenza di temporaneità di una delle parti. In caso di mancanza di quest'ultimo elemento, il contratto si trasforma automaticamente in un normale contratto di locazione della durata di anni 4+4. Per quanto riguarda il canone, l'importo può essere liberamente determinato a discrezione delle parti, fatta eccezione per alcune città in cui la determinazione del canone è stabilità da precisi accordi territoriali. Il versamento del canone deve obbligatoriamente avvenire in modi diversi dal pagamento tramite denaro contante. Fonte: www.cedolaresecca.net
Rinnovo del contratto transitorio di locazione e recesso anticipato
Nei contratti di locazione transitori non è necessario presentare la disdetta, poiché il contratto scade automaticamente al momento del raggiungimento del termine stabilito. Nel caso in cui il conduttore continui a godere dell'immobile oltre il periodo concordato, il contratto si trasforma automaticamente in un normale contratto di locazione a canone libero, con la durata di anni 4+4. Se una delle due parti intende prolungare la durata del contratto, prima della scadenza del termine deve comunicare alla controparte il perdurare dell'esigenza di transitorietà, allegando una certificazione, tramite raccomandata, che ne comprovi il perdurare dei motivi. Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando la volontà tramite raccomandata, entro i termini eventualmente stabiliti nell'accordo. Fonte: my-italia.us
Registrazione del contratto transitorio di locazione
Il Contratto locazione transitorio deve essere registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. La registrazione va effettuata entro trenta giorni dalla data della stipula o dalla data in cui è stato effettuato il primo versamento del canone. L'imposta di registro ammonta al 2% del valore del canone annuo, da versare tramite modello F23 e pagabile presso gli sportelli bancari o postali. L'importo dell'imposta di registro è da dividere in parti uguali tra il conduttore e il locatore. Per quanto riguarda le altre spese, gli oneri accessori, come la tassa sui rifiuti e le spese condominiali, si intendono a carico del conduttore, mentre le spese straordinarie, come la riparazione del sistema elettrico o dell'impianto di riscaldamento, sono a carico del locatore. Il deposito cauzionale, se previsto, non può essere superiore a tre mensilità e produce gli interessi legali, i quali dovranno essere corrisposti dal locatore al conduttore al termine dell'annualità o alla scadenza del contratto.