Contratto transitorio
Il contratto transitorio di affitto è una tipologia di contratto che prevede una destinazione ad uso abitativo nella quale il locatore, ossia il proprietario dell'immobile, mette in via temporanea a disposizione del conduttore - ossia il soggetto che affitta - un immobile non turistico. Con questo tipo di locazione il canone è libero, cioè viene stabilito in maniera autonoma fra le parti. La particolarità di questa tipologia di locazione è la durata che è limitata ad un periodo di tempo ben definito che, di solito, coincide con un'esigenza specifica come ad esempio un contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi o un anno. In questa tipologia di contratti rientrano anche le locazioni destinate alle esigenze abitative temporanee degli studenti universitari che solitamente hanno la durata di un anno accademico. Per la Legge, il contratto di locazione temporanea ha la durata minima di uno e massima di 18 mesi.
Contratto transitorio di locazione
Per stipulare un contratto transitorio di locazione è necessario utilizzare l'apposito modello che è stato realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominato Dm del 30/12/2002, in particolare l'allegato C o D. Questo modello presenta degli elementi che sono assolutamente indispensabili per rendere il contratto valido. Fra questi è necessario, ad esempio, che ci siano le generalità delle due parti che stipulano la locazione oltre alla descrizione particolareggiata dell'immobile e, ovviamente, all'importo di locazione e alla durata del contratto. Inoltre, deve essere motivata la ragione per la quale si ricorre ad una locazione transitoria e, per questo motivo, va ad esempio allegato il contratto di lavoro temporaneo piuttosto che un'altra tipologia di documentazione. In mancanza di questo specifico elemento, il contratto si trasforma automaticamente in un 4+4. In questo tipo di accordo di locazione è espressamente vietata la sublocazione e il conduttore deve inoltre rilasciare una certificazione con la quale dichiara di essere a conoscenza dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento.
Contratto transitorio affitto
Nel contratto di affitto transitorio non occorre dare disdetta della locazione perchè la conclusione è insita nel contratto stesso. E' possibile rinnovare il contratto transitorio di affitto nel caso in cui si perpetuino le motivazioni che hanno portato alla sottoscrizione della locazione transitoria (ad esempio, il lavoratore in trasferta abbia avuto un prolungamento del contratto). In questo caso, il conduttore dovrà dare comunicazione scritta (tramite raccomandata) al locatore. Condizione indispensabile, però, deve essere sempre quella di transitorietà: se viene meno questa condizione, allora il contratto si trasforma automaticamente in un classico 4+4. Per quanto riguarda invece le spese relative all'appartamento in locazione transitoria, queste devono essere ripartite equamente fra il locatore e il conduttore. Qualsiasi accordo privato fra le parti che stabilisca diversamente deve essere considerato nullo.
Canone affitto
Il contratto transitorio di affitto prevede per legge il pagamento di un canone mensile di affitto che è però libero, ossia stabilito liberamente dalle parti nel suo importo. L'unico vincolo dichiarato è che esso venga chiaramente indicato nel contratto di colazione al momento della sottoscrizione. La non soddisfazione di questa clausola può rendere la locazione nulla. Ci sono, però, alcune zone nelle quali l'importo è soggetto a vincoli imposti dal comune. Fra queste aree abbiamo le città di Napoli, Milano, Roma, Bologna, Genova, Firenze, Torino e le loro relative aree metropolitane. Il canone di locazione nel contratto di affitto transitorio deve essere sempre corrisposto mensilmente in modalità diverse dal pagamento in contanti: vanno quindi bene bonifico, assegno e qualsiasi altra cosa sia soggetta alla tracciabilità.