Disdetta canone tv

Disdetta canone tv

Il canone Rai è in realtà una tassa che si paga per il possesso di un apparecchio televisivo e non per la visione dei programmi della Radio televisione Italiana. Per questo motivo sono tenuti a pagarlo tutti quelli che in casa hanno un apparato radiotelevisivo. Viene pagato annualmente e l'importo è uguale per tutti. La normativa che ne regola il funzionamento è l'art. 1 del r.d. n. 246/1938. Non è possibile evitare di pagarla neanche se si guardano i programmi televisivi esclusivamente attraverso il web, come ha chiarito una sentenza della Cassazione numero 8549 del 3 Agosto 1993. Sono tenuti a pagarlo sia i privati che gli esercizi pubblici. Di conseguenza, esistono due tipi di abbonamento: quello ordinario che è dovuto da coloro che hanno uno o più apparecchi utilizzati per l'ambito familiare e quello speciale che viene invece versato da chi utilizza uno o più apparecchi in locali pubblici.

Disdetta canone Rai

E' possibile 'disdire' il canone tv Rai se vengono meno le condizioni che invece impongono il pagamento della tassa di possesso dell'apparecchio radiotelevisivo. La regolamentazione è spiegata negli artt. 10 e seguenti del r.d. n. 246/1938. In pratica, viene spiegato che è possibile non pagare la tassa solo in caso di decesso dell'intestatario (ed in questa situazione sono gli eredi che devono provvedere alla disdetta) oppure se non si utilizza più l'apparecchio e si decide di cedere a terzi. Nel primo caso è necessario produrre il certificato di morte dell'intestatario dell'abbonamento e la rinuncia da parte degli eredi a subentrare nello stesso abbonamento. Nel secondo caso, invece, è necessario produrre una documentazione sulla cessione dell'apparecchio radiotelevisivo o il suo eventuale smaltimento. In tutti i casi è possibile disdire l'abbonamento solo nel caso non si possegga più, per un motivo o per un altro, l'apparecchio televisivo.

Disdetta canone tv

E' possibile essere esonerati dal pagamento della tassa anche in caso di disdetta per suggellamento. Questa pratica consiste nel rendere inutilizzabile uno o più apparati radiotelevisivi mediante la chiusura in involucri speciali che ne impediscano l'utilizzo. L'operazione deve essere a cura dell'abbonato. In seguito al suggellamento, il titolare dell'abbonamento dovrà pagare tramite bollettino postale la somma di € 5.16 per ogni apparecchio da suggellare. La ricevuta del versamento verrà poi inviata insieme al modulo apposito debitamente compilato, firmato e recante anche il numero identificativo dell'abbonamento all'ufficio SAT dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni devono ovviamente essere veritiere perchè sono soggette a verifiche da parte delle autorità competenti in materia.

Disdetta per decesso

Se la disdetta del canone tv Rai viene effettuata per decesso dell'intestatario dell'abbonamento da parte degli eredi, è necessario produrre la documentazione che ne attesti la morte. Se l'abbonamento era stato rinnovato prima del decesso del titolare non è possibile recuperare le quote dell'abbonamento pari ai mesi di mancato utilizzo dell'apparecchio radiotelevisivo, così come indicato nel comma 1 dell'art. 11 del RDL 246/38. Se invece l'erede intende subentrare nell'abbonamento, occorre specificare che finchè lo stesso non venga aggiornato al nuovo intestatario il pagamento dovrà essere fatto ancora a nome di quello vecchio per non incorrere in sanzioni. L'erede potrà comunque continuare ad utilizzare l'abbonamento nel periodo coperto dal rinnovo del vecchio intestatario. In questo caso il numero di canone resterà invariato e cambierà solo l'intestatario dell'abbonamento.

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