Disdire abbonamento rai

Disdire abbonamento RAI: linee generali

L’abbonamento RAI, a differenza di quanto si possa pensare, è una tassa sul possesso che deve essere pagata nel momento in cui si possiede un televisore funzionante che permette di guardare qualsiasi canale televisivo. Già da qui si evince che disdire l’abbonamento RAI solo perché non si vede la medesima rete, non è un’azione possibile. Ciò è possibile solo nel momento in cui si verifichino delle condizioni materiali che rendono il prodotto inutilizzabile per svariati motivi. Si può disdire l’abbonamento dopo aver suggellato il proprio televisore e poterlo provare, se l’oggetto viene ceduto a terzi, rottamato, venduto, regalato o se è stato rubato. Tutte queste azioni devono essere provate all’azienda che si occupa del canone RAI; occorre inoltre dover compilare un modulo, effettuare un pagamento mediante vaglia postale e inoltrare i dati dell’intestatario del televisore.

Disdire abbonamento RAI: disdetta e anziani

Per disdire l’abbonamento RAI non occorre rientrare nelle situazioni precedentemente citate. È presente, intatti, una legge che rende esenti dal pagamento del canone alcune persone fisiche detentrici di caratteristiche specifiche. Le persone che hanno più di 75 anni d’età compiuti nel momento in cui si decide di fare richiesta di esonero, e una pensione inferiore a circa 516 euro possono presentare una esenzione al pagamento del canone. Esse oltre al dover possedere queste caratteristiche, non devono convivere con persone diverse dal coniuge, e assieme ad esso la loro pensione non deve superare i 516 euro circa. L’invio del modulo di dichiarazione di esenzione avviene mediante raccomandata A/R all’indirizzo del S.A.T ( esso può essere scaricato presso il sito dell’agenzia delle entrate) o direttamente all’agenzia delle entrate.

Cessione, rottamazione o furto

Per disdire l’abbonamento RAI non occorre solo non essere più in possesso del televisore per cessione, furto, rottamazione o vendita. La revoca del pagamento del canone RAI può avvenire anche quando il proprietario dell’apparecchio muore. In questo caso, a differenza dell’iter da seguire per il suggellamento, è necessario che gli eredi trasmettano la domanda di disdetta al S.A.T mediante raccomandata A/R senza dover pagare alcuna quota pari a ogni televisore presente nell’abitazione. In alternativa, i discendenti possono informare l’agenzia che si occupa degli abbonamenti TV dell’avvenuta morte del proprietario dell’apparecchio, inviare i dati dello stesso e del nuovo possessore e procedere con la realizzazione di un nuovo abbonamento annuale o semestrale del canone RAI.

Iter e modulistica

Per disdire l’abbonamento RAI occorre seguire un iter ben preciso e inviare la giusta documentazione secondo la motivazione che spinge alla disdetta stessa. Nel caso in cui l’abbonato afferma di non essere più in possesso dell’apparecchio deve: inviare la disdetta mediante raccomandata A/R al S.A.T; successivamente quest’ultimo procede con l’invio di un modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il quale, deve essere compilato e firmato sia dal cessionario sia dal cedente, e inviato nuovamente all’agenzia. Nel caso in cui si costata la non possessione del televisore, occorre: inviare sempre il modulo di disdetta al S.A.T senza la firma del cessionario. Infine, se si chiede il suggellamento: occorre inscatolare tutti i televisori presenti nell’abitazione, inviare entro il 31 dicembre la disdetta e versare circa 5,16 euro per ogni apparecchio; in seguito il S.A.T invia un modulo di richiesta suggellamento nel quale indicare la marca, l’ubicazione e gli orari per procedere al suggellamento del televisore.

Naviga per:

Potrebbe interessarti anche