Imu e Tasi cosa sono
L’IMU (Imposta Municipale Propria) e la TASI (Tributi per i Servizi Indivisibili) sono due tributi che sono collegati con il possesso o la proprietà dei beni immobili. L’IMU è l’imposta che dal 2012 ha sostituito l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e, nei limiti della componente immobiliare, l’IRPEF, con le relative addizionali locali collegate ai redditi fondiari per gli immobili non sottoposti a locazione. Su quest’ultimo aspetto si deve però chiarire che per quello che il reddito degli immobili ad uso abitato non interessati da locazione, che si trovano nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale, concorre comunque a formare la base imponile per calcolare l’IRPEF. La TASI è stata introdotta con la legge di stabilità del 2014. A partire da quell’anno è entrata a far parte della IUC (Imposta Unica Comunale), insieme con IMU e TARI (Tassa sui Rifiuti) La differenza tra IMU e TASI consiste nel fatto che la prima deve essere versata in virtù del possesso di qualsiasi immobile, terreno e area edificabile, ad esclusione di abitazioni principali appartenenti ad alcune categorie catastali (A2, A3, A4, A5, A6, A7), dei fabbricati rurali strumentali, dei terreni nei comuni montani (per i quali è sempre corretto verificare se siano o meno situati in zone esenti). La TASI invece deve essere versata per tutti gli immobili utilizzati, escludendo i terreni agricoli. Qualora l’immobile non sia utilizzato dal suo proprietario, la TASI spetta all’utilizzatore (che sia l’inquilino o il comodatario).
Chi paga Imu e Tasi
Il pagamento dell’IMU grava su chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Dal 2014 l’IMU non è più dovuta per quelle unità immobiliari cd. “prima casa”, o abitazione principale, cioè per quegli immobili in cui il contribuente e la sua famiglia dimorano stabilmente e hanno la residenza anagrafica, sempre che non siano accatastati con categoria A/1, A/8, A/9. La legge, ai fini dell’esenzione dall’IMU, equipara una serie di fattispecie immobiliari, alla prima casa: - la casa coniugale che, facendo seguito ad un provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili dell’unione matrimoniale, è stata assegnata ad uno dei coniugi; - i fabbricati che, in base alla definizione del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, sono di civili abitazioni e sono destinati ad alloggi sociali; - gli immobili che appartengono a cooperative edilizie che hanno la proprietà indivisa, che sono da considerarsi abitazione principale per i soci assegnatari, compresi gli immobili che siano destinati a studenti universitari soci assegnatari; - l’ immobile, accatastato o accatastabile come un un’unica unità immobiliare, che sia posseduto o locato al personale in servizio di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. - l’immobile posseduto da cittadini italiani che non sono residenti in Italia e che sono iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), che risultino pensionati nei Paesi dove risiedono, sempre che l’immobile non sia locato o attribuito in comodato. In definitiva l’IMU deve essere versata da: - il soggetto che sia proprietario di aree frabbricabili, terreni e fabbricati; - il soggetto che sia usufruttuario o titolare del dirto di uso, abitazione, enfiteusi e superficie su un bene immobile; - il soggetto che sia concessionario di un’area demaniale; - il soggetto che sia locatario di immobile concesso in locazione finanziaria, anche se si tratti di un immobile da costruire o in costruzione. Il pagamento della TASI è legato al possesso e alla detenzione di unità immobiliari, tra cui anche fabbricati e aree edificabili, con eccezione dei terreni agricoli. Il contribuente di riferimento è il proprietario o l’usufruttuario o il titolare di diritto reale di uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Se poi l’immobile risulta occupato da altri, il pagamento della TASI grava anche su quest’ultimo, benchè in misura diversa. Proprietario (o titolare di diritto reale) e occupanti sono cioè titolari di una obbligazione tributaria autonoma, relativamente alla TASI. Nel caso dell’abitazione assegnata al coniuge con provvedimento del giudice di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti del matrimonio, è il coniuge assegnatario l’unico obbligato al versamente del tributo.
Come pagare Imu e Tasi
IMU e TASI 2017 devono essere pagati in due rate: l’acconto deve essere versato entro il 16 giugno 2017, la seconda rata entro il 18 dicembre 2017 (il 16 dicembre cade di sabato, dunque la scadenza è posticipata al lunedì successivo) I versamenti devono avvenire con un modello F24 o un con un apposito bollettino di conto corrente postale, in base al modello che è stato approvato dal Ministero con decreto, indicando gli specifici codici tributi IMU e TASI. Per calcolare IMU e TASI in acconto si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente. A fine anno con la seconda rata si effettua il saldo del pagamento dei tributi. Qualora ad ottobre siano pubblicate nuove aliquote si deve tener conto di esse nel calcolo della seconda rata, a conguaglio dell’acconto. Se, diversamente, entro il 28 ottobre dell’anno di imposta non è stato pubblicato niente da parte del ministero, si applicano le aliquote dell’anno precedente. È possibile pagare anche a giugno un unico pagamento relativo all’intero ammontare del dovuto per tutto l’anno di imposta. Come per il 2016, anche per quest’anno contributivo, il 2017, ai Comuni è stato imposto il limite di non poter aumentare le aliquote dell’IMU rispetto a quelle del 2015: il provvedimento è stato preso con l’intento di contenere il livello della pressione tributaria. Anche se questa disposizione non si applica per i Comuni che abbiano deliberato dissesto o predissesto. Nella Provincia Autonoma di Bolzano si paga l’IMI (imposta municipale immobiliare) in sostituzione di TASI e IMU; nella Provincia Autonoma di Trento la stessa imposta prende il nome di IMIS (Imposta Immobiliare Semplice).
Ravvedimento Imu e Tasi, seconda chance per i ritardatari
Qualora non si paghino in tempo questi tributi è possibile avvalersi del cd ravvedimento operoso: il contribuente può pagare anche con ritardo il tributo, ma con l’addenda di una piccola sanzione che si calcola in base al ritardo con cui viene effettuato il versamento del dovuto. Il ravvedimento operoso è possibile fino a quando non venga contestata la violazione del mancato pagamento o fino a quando il contribuente non abbia avuto notifica formale dll’inizio delle attività di accertamento tributario a suo carico. Quando, prima di questo momento, si decida di pagare il tributo dovuto, si devono sommare all’ammontare normale di esso, interessi e sanzioni, utilizzando lo stesso codice tributo. Gli interessi giornalieri si calcolano in base al tasso di riferimento annuale. Quanto alle sanzioni, varia la percentuale che si applica, in base al momento in cui avviene il pagamento. Se il pagamento avviene: - entro 14 giorni, si applica la sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell’imposta; - tra i 15 e i 30 giorni di ritardo, il contribente è tenuto a pagare il tributo più la quota fissa dell’1,5% del suo ammontare; - tra il 30° giorno e il 90°, al tributo deve essere sommata la percentuale fissa dell’1,67%; - dopo il 90° giorno di ritardo, la legge prevede una sanzione fissa del 3,75%.