Se si è senza numero civico
Il termine senza numero civico, oppure il relativo acronimo s.n.c., significa, nell’ambito della toponomastica assenza di una targhetta identificativa oppure mancata assegnazione di un numero civico a un edificio o altro. Significa che quell’edificio non ha la solita numerazione che in genere è assegnata a tutti gli edifici con lo scopo di poterli identificare in maniera univoca in una strada o piazza oppure nel contesto appartenente a una determinata area. Ai soli fini amministrativi questa circostanza denota una probabile definizione insufficiente di un indirizzo univoco di residenza oppure di dimora abituale di una persona fisica, oppure dell’indirizzo di una sede di un'impresa o, in genere, di qualsiasi persona giuridica. In questo caso la posta non verrà recapitata correttamente a meno che il postino non conosca la persona che abita nello stabile e gli recapiti comunque la posta a lei indirizzata.
Le normative dell’assegnazione
Nei comuni italiani in genere è l'ufficio tecnico appartenente alla sezione della Toponomastica a occuparsi dell'assegnazione del numero civico, della sua eventuale variazione o di una soppressione. L’ufficio toponomastica in aggiunta esegue anche la verifica dei numeri civici, nonché esegue una attestazione per una numerazione già esistente. Questo ufficio comunale si occupa anche dell'individuazione di nuove aree che sono state definite per la circolazione, in previsione della relativa denominazione e della relativa attribuzione dei numeri civici. Per inoltrare una richiesta di assegnazione è obbligatorio pagare in anticipo i relativi diritti di istruttoria che risultano propedeutici alla pratica. Quindi occorre allegare alla richiesta la relativa reversale. Alla fine dell’istruttoria l’utente può scegliere di apporre la targhetta autonomamente, con una dichiarazione apposita di impegno, oppure pagare per l’apposizione della targhetta per ogni numero civico che è stato assegnato.
Le normative
Per avere l'assegnazione di un nuovo numero civico deve essere fatta una apposita richiesta, ovviamente da parte di colui che è proprietario dell'immobile o anche da una persona che è stata delegata da lui. Si deve presentare un apposito modulo e tutta la documentazione relativa che si trova presso il comune di riferimento. Si può fare questa richiesta al comune soltanto dopo che la costruzione dell’edificio è terminata e ultimata e sono realizzate tutte le aperture. Nella documentazione si deve anche specificare se la proprietà appartenga o meno a una società: in questo caso la richiesta deve essere presentata da parte dell'amministratore o del suo rappresentante legale. Nel caso in cui invece si tratti di una proprietà condominiale, questa richiesta deve essere inoltrata da colui che ricopre la carica di amministratore di condominio dello stabile. Tutto l'iter burocratico per l’assegnazione dura 30 giorni (lavorativi) al massimo. Si devono pagare i diritti di istruttoria per l’assegnazione per ciascun numero civico e i diritti per l’assegnazione della numerazione civica (compresa l’iva al 22%), per l’apposizione della targhetta.
la richiesta dell'attestazione
Presso l’ufficio del comune appartenente alla sezione della toponomastica è possibile anche inoltrare la richiesta dell'attestazione dell’esistenza di un numero civico in una determinata strada o piazza appartenente al comune. Questa richiesta può essere inoltrata da qualsiasi persona e deve essere rilasciata possibilmente a vista negli appositi giorni e nei relativi orari in cui l’ufficio è aperto al pubblico. In genere occorre più o meno il tempo della richiesta di assegnazione, ossia anche questa attestazione è rilasciata entro i 30 giorni lavorativi a partire dal giorno della richiesta. Occorre comunque pagare con l'apposizione di una marca da bollo per i relativi diritti di segreteria. Tutta la modulistica per questa richiesta, come per la richiesta di assegnazione, si trova presso gli uffici della toponomastica del comune o nel relativo sito internet.