Permesso di costruire in sanatoria
Il permesso di costruire in sanatoria è regolamentato dall'articolo 36/2011 che prevede il pagamento di una sanzione pari al doppio dell'importo dovuto a titolo di contributo di costruzione. Questa logica segue le direttive di tutte le regolarizzazioni edilizie che è possibile sanare pagando il doppio del contributo dovuto in caso di richiesta preventiva di autorizzazione. Anche nel caso in cui il proprietario avesse avuto diritto ad ottenere il permesso di costruire in maniera gratuita, in assenza di richiesta preventiva il rilascio di questo permesso avviene solo dopo il pagamento della sanzione stabilita dall'articolo 16 del D.P.R. 380/2011. Per ottenere la regolarizzazione di opere eseguite abusivamente è necessario rivolgersi ad un tecnico (geometra o architetto) che, dopo il pagamento dell'oblazione dovuta, provvederà a presentare al Comune di competenza tutta la documentazione. Il Comune ha un anno di tempo (elevato a due se si tratta di Comuni con più di 500.000 abitanti) per pronunciarsi, dopodiché la pratica si perfeziona con il silenzio assenso. Fonte: www.padovaoggi.it
Scia in sanatoria
Chi ha realizzato opere di manutenzione straordinaria come ad esempio suddivisione o unione di stanze effettuata mediante costruzione o demolizione di pareti non strutturali senza richiedere preventivamente le necessarie autorizzazioni, può regolarizzare i lavori eseguiti presentando al Comune di competenza la Scia in sanatoria. Requisito fondamentale per ottenere il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio è necessario che i lavori eseguiti in maniera abusiva fossero comunque contemplati come ammissibili nel piano regolatore comunale in vigore al momento in cui l'infrazione è stata commessa e risultino sanabili al momento della presentazione della Scia. Alla richiesta devono essere allegati alcuni documenti, fra cui una documentazione fotografica della zona interessata dall'intervento ed una relazione tecnica, oltre alla quietanza di pagamento dei diritti di segreteria e dell'oblazione. Naturalmente la domanda deve essere corredata dalla fotocopia statica del documento di identità del richiedente.
Sanatoria edilizia 2013
Molte sono le opere edilizie che vengono realizzate abusivamente, ovvero senza il rilascio della documentazione necessaria da parte del Comune di competenza. Alcune di queste opere possono essere regolarizzate successivamente, a seguito del pagamento del doppio dell'importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, mentre altre non risultano sanabili e, una volta accertate, vengono sottoposte a demolizione. Occorre precisare che, di tutte le opere realizzate abusivamente, solo una piccola percentuale viene dichiarata non sanabile. Per tutte le altre è possibile ottenere la regolarizzazione presentando al Comune competente domanda per sanare la propria posizione. Sono moltissimi coloro che hanno potuto usufruire di questa opportunità e regolarizzare i propri fabbricati usufruendo della sanatoria edilizia 2013.
Concessione edilizia in sanatoria
Alla possibilità di richiedere la concessione edilizia per coloro che hanno realizzato opere abusive, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni urbanistiche comunali vigenti al momento della realizzazione e in quello di presentazione della domanda, fa seguito l'obbligo del Comune di pronunciarsi in relazione alla domanda. In questo caso sembra infatti non avere effetto il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Comunale previsto dall'articolo 21 bis del D.P.R. 205/00. Vi sono infatti alcune sentenze del T.A.R. che convaliderebbero l'ipotesi di una risposta sempre esplicita alla richiesta presentata dal cittadino, correlata da apposita documentazione e dal pagamento del contributo previsto maggiorato della sanzione.