Servitù di passaggio

Normative della servitù di passaggio

Il diritto di una proprietà, secondo l’articolo 832 c.c., è il frutto di una evoluzione. Un tempo, in ordinamenti liberali, era un diritto illimitato, un diritto di godere e anche disporre della proprietà in modo assoluto purché non si faccia un uso che è vietato da leggi o regolamenti. Con l’avvento dell’attuale Costituzione, secondo l’ articolo 42, il legislatore ha determinato il modo di acquisto, godimento e limiti al fine di assicurare una funzione sociale della proprietà e quindi di renderla accessibile a chiunque. Quindi il proprietario può godere del suo bene solo nei limiti nei quali il godimento è secondo un interesse generale oppure quando ciò è utile socialmente. La servitù di passaggio o prediale viene disciplinata dall’ articolo n.1027 del codice civile. Le condizioni che vengono poste dalla normativa è che i due fondi siano vicini e appartenenti a persone diverse e anche che sussista un utilità effettiva. La legge detta anche normative per regolare questo esercizio della servitù. Deve essere esercitata in modo conforme al possesso, e in caso dubbio, senza arrecare aggravio al fondo servente.

Usucapione della servitù di passaggio

La servitù si costituisce in modo volontario, in modo coattivo, con un atto amministrativo, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione. Il codice civile detta una sufficiente e completa normativa in caso di usucapione di servitù prediali, con delle norme che non sono cambiate durante il corso del tempo. Ma la Corte di Cassazione è chiamata spesso a pronunciarsi a riguardo e ogni volta deve ripetere gli stessi principi che definiscono l’acquisto di servitù di passaggio per usucapione. Ciò significa che le parti e anche i giudici hanno una certa difficoltà a capire del tutto questa disciplina e la confondono spesso con la tutela possessoria. Nella pratica infatti, quando le due parti controvertono sull’esistenza del diritto di passaggio, che non sia stato definito con atto pubblico o in virtù di sentenze, spesso il proprietario del fondo definito gravato reagisce impedendo l’esercizio del diritto altrui, apponendo la recinzione come tutela della proprietà. In questo caso commette uno spoglio e provoca, di fatto, il ricorso del vicino a un’azione di reintegrazione, a difesa del possesso, secondo l’articolo 1168 c.c..

Servitù di passaggio e usucapione

L’esito della reintegrazione è prevedibile e negativo per colui che è proprietario del fondo servente, poiché l'azione cautelare non presuppone che esiste un diritto vero e proprio del possessore spogliato ed è condizione sufficiente l’esercizio del potere di fatto che corrisponde in astratto a un diritto di passaggio e anche un possesso abusivo. Ciò non permette al proprietario del fondo servente, per difendere la recinzione, di addurre la illegittimità di una servitù di passaggio. In genere la questione si risolve in una sconfitta di colui che è proprietario del fondo servente, che deve rimuovere immediatamente le recinzioni e rimborsare le spese legali al vicino. Colui che è proprietario del fondo servente dovrebbe quindi evitare di farsi giustizia da solo e di andare in giudizio con il vicino, instaurando di fatto una "negatoria servitutis". È importante dire che tale servitù può essere opposta anche al proprietario, perfettamente ignaro di una situazione di fatto che è stata tollerata dal precedente proprietario; l'ultimo proprietario, al limite, può agire ma non si può sottrarre alle conseguenze dell'usucapione che magari si è verificata tantissimi anni prima.

Servitù di passo carrabile

Una recinzione di un fondo con l’apposizione del cancello può essere un atto che è innovativo ed è vietato poiché contrasta con l’esercizio di un diritto, la servitù di passaggio, in base all’articolo 1067 del codice civile. Può, tuttavia non rappresentare affatto un’innovazione vietata. In una sentenza (la n. 21744), conforme a pronunciamenti precedenti sull’argomento, si dichiara che si osserva che nel caso colui che è proprietario di un fondo servente intende esercitare questa facoltà, che è prevista dall'articolo 841 del codice civile, cioè di chiudere il suo fondo per evitare ingerenza di terzi, il giudice deve stabilire quali misure siano più idonee a conciliare i diritti delle due persone in contrasto, avendo riguardo della servitù, delle modalità d'esercizio e della configurazione del luogo. Spetta al giudice quindi stabilire se il cancello impedisca o no l’esercizio pacifico del passaggio. Ciò perché l'articolo 1067 vieta non una qualsiasi innovazione, ma solo le innovazioni che rendono gravose le situazioni del fondo servente. La collocazione del cancello su un "locus servitutis" modifica l’esercizio di un diritto di passaggio.

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