Spese condominiali inquilino
Le spese condominiali per l'inquilino, ovvero quelle a suo totale carico, e quelle che, invece, sono a carico del proprietario sono inserite nei regolamenti condominiali e nei contratti di locazione. All'inquilino spettano la manutenzione ordinaria, le piccole riparazioni, i consumi di energia elettrica dell'ascensore, la manutenzione ordinaria dell'autoclave, dell'impianto comune di illuminazione, degli impianti di suoneria, citofono ed allarme e quella degli impianti di riscaldamento e antincendio. Per le parti comuni, sono a carico dell'inquilino la manutenzione ordinaria della rete fognaria, delle grondaie, delle pareti, delle scale e delle aree verdi. Per la sezione del portierato l'inquilino paga al 100% solo le spese per il materiale per fare le pulizie. Altre voci sono divise con il proprietario. Per quanto riguarda la pulizia del condominio, invece, spettano all'inquilino le voci di spesa riguardanti il trattamento economico dell'addetto ed il materiale da utilizzare per le pulizie stesse.
Spese condominiali non pagate
Le spese condominiali sono un dovere per ogni inquilino e per ogni proprietario a livello legale. Le spese non pagate, quindi, rappresentano un reato e, come tali, prevedono delle conseguenze. Il pagamento in via ufficiale viene dapprima richiesto mediante un semplice documento di messa in mora, da inviare mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se si dispone dell'email certificata si può utilizzare anche questo strumento, utilizzando la firma elettronica. Nella lettera sarà necessario modificare per quali interventi sono richieste le spese oggetto della contesa, specificandone chiaramente l'ammontare e fissando un termine ultimo per il pagamento. Se la lettera di messa in mora non ha avuto effetto, si passa al decreto ingiuntivo, mediante ricorso al giudice di pace. Il tempo per pagare il decreto ingiuntivo è solitamente di 40 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo con il successivo pignoramento dei beni della persona debitrice, fino al completo sanamento del debito in atto.
Spese condominiali straordinarie
Le spese condominiali possono essere di due tipi. Esistono, infatti, quelle ordinarie e quelle straordinarie. In particolare, le spese straordinarie riguardano i lavori che vengono fatti occasionalmente ad un immobile, come ad esempio il rifacimento di una facciata o la copertura di un tetto. Il pagamento di queste spese è deciso dalla delibera dell'assemblea condominiale. Dal momento che tale delibera assume il valore di un'obbligazione per ciascun condomino (o proprietario), le spese straordinarie vanno pagate da colui che, al momento di tale delibera, risultava essere il proprietario di un determinato appartamento facente parte di quel condominio interessato da lavori straordinari. Nulla, quindi, è dovuto da chi subentra successivamente a tale delibera, anche se i lavori sono in corso d'opera.
Ripartizioni spese condominiali
Quando si dà in locazione un appartamento, sia il conduttore che il locatore di tale unità abitativa hanno il massimo interesse a conoscere perfettamente quali sono le ripartizioni delle spese condominiali, ovvero quali sono le voci di spesa spettanti all'inquilino e quali, invece, al proprietario. Le ripartizioni sono contenute in apposite tabelle che trovano ampio spazio, a loro volta, sia nel regolamento condominiale che nei contratti veri e propri. Al proprietario, ad esempio, spettano installazione e manutenzione straordinaria dell'ascensore, tutte le nuove installazioni in generale (allarmi, illuminazione, citofoni) e tutte le manutenzioni straordinarie. Sono a spese dell'inquilino gran parte delle voci riguardanti la manutenzione ordinaria. Vanno, invece, divise con il proprietario le spese riguardanti il portierato (qualora questo sia presente nel condominio in questione). In particolare, tali spese gravano, generalmente, per il 90% sull'inquilino e per il restante 10% sul proprietario.